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A rischio chiusura le attività inadempienti nella sicurezza sul lavoro

26 ottobre 2021

A rischio chiusura le attività inadempienti nella sicurezza sul lavoro

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Con il Decreto Fisco e Lavoro (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) viene operata una importante revisione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare si segnalano le seguenti novità:

. Le competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro vengono di fatto equiparate a quelle delle ASL (finora limitate all’edilizia, ai trasporti ferroviari e ad altri settori marginali) e questo avrà come conseguenza un maggior numero di controlli sulle aziende.

. La sospensione dell’attività non è più riservata a violazioni “gravi” e “reiterate” (violazioni, cioè, della stessa indole, commesse nei cinque anni successivi alla prima violazione oggetto di prescrizione), ora possono essere previste anche per le violazioni di seguito elencate, anche se rilevate per la prima volta:

  1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (obbligatorio per chi abbia almeno un lavoratore o socio lavoratore, esclusi domestici e coadiuvanti);
  2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione (se si hanno almeno 10 lavoratori o per attività soggette ai sensi del D.P.R. 151/2011);
  3. Mancata formazione ed addestramento;
  4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
  5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
  6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
  7. Mancanza di protezioni verso il vuoto;
  8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
  9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  11. Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
  12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

Per poter riprendere l’attività sarà necessario non soltanto il ripristino dell’irregolarità, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva a seconda della violazione. L’importo sarà raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa avrà già avuto un provvedimento di sospensione.

Si segnala inoltre che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può adottare il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa nel caso in cui almeno il 10% dei lavoratori risulti occupato senza regolare comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (nell’originaria formulazione tale percentuale era fissata al 20%).

È ragionevole quindi aspettarci più controlli dagli Organi di Vigilanza e con conseguenze più pesanti in caso di inadempienze alla normativa sulla sicurezza sul lavoro (in particolare “sospensione dell’attività”).

Se sei interessato a ricevere maggiori informazioni sui tuoi obblighi in termini di salute e sicurezza sul lavoro e di formazione, contattaci allo 0521 298892 o alla mail: info@stscatparma.it