In caso di affidamento di lavori in appalto, il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) è il documento, previsto ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008, in cui sono valutati e gestiti i rischi da interferenze tra le attività svolte da appaltatori e lavoratori autonomi e le attività svolte dai lavoratori dell’impresa committente nel medesimo luogo di lavoro.
La redazione del DUVRI, a carico del committente, ha come obiettivo quello di promuovere la cooperazione e favorire il coordinamento tra i datori di lavoro sugli interventi di prevenzione e protezione, al fine di eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi da interferenze tra tutti i lavoratori presenti nella stessa area di lavoro.Il DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto e dovrà essere allegato allo stesso, inoltre deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
Come ribadito da una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n.17683 del 6/05/2024), nonostante l’onere di redazione del DUVRI da parte del committente, il datore di lavoro appaltatore o sub-appaltatore non è esonerato dal dovere di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi, anche quando dovuti a interferenze tra lavoratori di diverse imprese coinvolte.
Nei seguenti casi non vi è l’obbligo di redazione del DUVRI:- appalti di servizi di natura intellettuale;- mere forniture di materiali o attrezzature;- lavori o servizi la cui durata è inferiore a 5 uomini giorno (con le esclusioni indicate dal comma 3-bis art. 26 D.Lgs. 81/08)
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