Nella Legge 215/2021 del 20 dicembre 2021 sono contenute modifiche al D. Lgs. 81/08, Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, tra cui una delle più importanti riguarda la figura del PREPOSTO. Tra gli obblighi del datore di lavoro (e dei dirigenti se presenti) viene inserito anche l’obbligo di individuare il preposto per l’effettuazione delle attività di vigilanza sui lavoratori qualora il Datore di Lavoro non possa personalmente supervisionare le attività lavorative. Viene dunque conferito al preposto un ruolo di primaria delicatezza e centralità,
Ricordiamo che il preposto è la persona che ha il compito di controllare i lavoratori e garantire che vengano messe in atto le direttive ricevute dal datore di lavoro per la sicurezza dei lavoratori e del luogo di lavoro. Il preposto deve dunque d’ora in poi vigilare, oltre che sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, anche sull’osservanza delle disposizioni aziendali e sul corretto uso dei dpi. Qualora le disposizioni impartite non vengano attuate e persista l’inosservanza, il preposto deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Il preposto dovrà interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente anche le non conformità rilevate anche nel caso si presentino deficienze di mezzi e attrezzature di lavoro o altre condizioni di pericolo.
Ai contratti collettivi di lavoro è demandata la possibilità di stabilire l'emolumento spettante al preposto per tali attività. Viene introdotta inoltre la previsione dell’arresto fino a 2 mesi o l’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per il preposto che abbia omesso di segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le non conformità rilevate durante l’attività di vigilanza.
I datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente e nominativamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto. Per il preposto viene stabilito che le attività formative e di aggiornamento dovranno essere svolte con modalità in presenza ed essere ripetute con cadenza biennale o quando venga ritenuto necessario in funzione della evoluzione dei rischi o nel caso di insorgenza di nuovi rischi.
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