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Smart working, pesanti sanzioni ai datori di lavoro per mancata consegna dell’informativa sulla sicurezza

08 aprile 2026

Smart working, pesanti sanzioni ai datori di lavoro per mancata consegna dell’informativa sulla sicurezza

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A seguito dell’entrata in vigore della Legge 34 dell’11 marzo 2026 (Legge annuale sulle piccole e medie imprese) si è provveduto all’inserimento della disciplina della sicurezza del lavoro agile (smart working) all’interno del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza Lavoro) e sono state di conseguenza introdotte sanzioni specifiche per la violazione dell’obbligo di informativa (arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro).


In particolare, la norma rafforza il ruolo dell’informativa scritta – da fornire almeno annualmente – quale strumento centrale per garantire la tutela della salute e sicurezza nei contesti diversi dai locali aziendali, dove il controllo diretto del datore di lavoro è limitato. L’informativa deve indicare i rischi generali e specifici connessi alla modalità di lavoro agile, con particolare attenzione all’utilizzo dei videoterminali e ai rischi correlati, come affaticamento visivo, problematiche posturali e stress lavoro-correlato.


In sostanza il datore di lavoro individua i rischi e predispone le misure nell’informativa, il lavoratore è tenuto a renderle effettive. Si configura un modello di sicurezza condivisa, in cui la bilateralità degli obblighi rappresenta la chiave di volta del sistema.

Il Team di STS CAT (Servizi Tecnici di Sicurezza di Confcommercio Parma) è disponibile per assistere gli associati per fornire tutti i servizi necessari. A tal riguardo potete contattare i nostri uffici scrivendoci all’indirizzo e-mail: stscat@confcommercioparma.it oppure contattandoci al numero 0521 298892.